Nel Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri.
Questo è stato confermato il rifinanziamento dell’Ape Sociale, strumento fondamentale per l’anticipo pensionistico dedicato a categorie di lavoratori in condizioni di particolare difficoltà. La domanda per l’Ape Sociale può essere presentata esclusivamente all’INPS, che verifica il possesso dei requisiti e la disponibilità delle risorse stanziate. In caso di eccedenza delle domande rispetto ai fondi, si procede a un monitoraggio e a una graduatoria basata sulla prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e sulla data di presentazione della domanda.
Il beneficio è riservato a lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali degli autonomi e alla Gestione Separata.
Rifinanziamento e risorse stanziate
Le risorse stanziate per l’anticipo pensionistico sociale ammontano a:
- 20 milioni di euro per il 2025;
- 30 milioni di euro per il 2026;
- 50 milioni di euro per il 2027;
- 10 milioni di euro per il 2028.
Questi finanziamenti permettono di garantire la continuità di un intervento che sostiene i lavoratori in situazioni di disagio, facilitandone l’uscita anticipata dal mercato del lavoro.

L’Ape Sociale è rivolta a specifiche categorie di lavoratori, che devono soddisfare sia requisiti anagrafici sia contributivi:
- Disoccupati: persone che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale o scadenza di contratto a termine. È necessario aver lavorato almeno 18 mesi nei 36 precedenti la cessazione e aver esaurito la prestazione di disoccupazione spettante; inoltre è richiesto un minimo di 30 anni di contributi.
- Caregiver familiari: chi assiste da almeno sei mesi un familiare con grave disabilità, come definito dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. Il familiare assistito deve essere coniuge o parente convivente entro il primo grado, oppure parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano superato i 70 anni, siano gravemente malati o siano deceduti. Anche in questo caso si richiede un’anzianità contributiva minima di 30 anni.
- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%: soggetti certificati dalle commissioni mediche competenti e con almeno 30 anni di contributi.
- Addetti a lavori gravosi: lavoratori dipendenti che esercitano professioni particolarmente usuranti, come indicato nell’allegato 3 della Legge 234/2021. Questi devono aver maturato almeno 36 anni di contributi e aver svolto le attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci o sei anni negli ultimi sette. Tra le professioni considerate vi sono operai edili, infermieri che assistono pazienti non autosufficienti, macchinisti di treni e altri ruoli con elevato impegno fisico e mentale.
Per le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
L’Ape Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, purché siano soddisfatti tutti i requisiti e previa cessazione dell’attività lavorativa. L’indennità viene erogata dall’INPS in 12 mensilità annuali fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato.
L’importo mensile corrisposto è pari alla rata della pensione calcolata al momento dell’accesso, con un tetto massimo di 1.500 euro. Tale importo non è soggetto a rivalutazione né integrazione al trattamento minimo. Nel caso di contribuzione presso più gestioni previdenziali, la pensione viene calcolata pro quota secondo le regole di ciascuna.
Durante il periodo di fruizione dell’Ape Sociale non è riconosciuta contribuzione figurativa, e l’indennità non è reversibile ai superstiti né compatibile con assegni per il nucleo familiare. Inoltre, è incompatibile con trattamenti di sostegno al reddito correlati allo stato di disoccupazione, compresi ASDI e indennizzi per cessazione attività commerciale.